Aggiornato: 2026-09-29

Imposta di soggiorno negli affitti brevi: chi la incassa e chi la versa

Molti host sanno che l'imposta di soggiorno esiste, ma non sanno con certezza chi debba occuparsene: il proprietario, il gestore, o il portale su cui è pubblicato l'annuncio? La risposta cambia in base a come funziona il pagamento. In questa guida vediamo solo le regole nazionali: chi può istituire l'imposta, chi ne risponde per legge e quando va dichiarata. Le tariffe esatte, le esenzioni e il modo in cui va riscossa li stabilisce ogni singolo Comune con un proprio regolamento: per quelli devi controllare il sito del tuo Comune, qui non trovi importi di esempio perché varierebbero da zona a zona.

Cos'è e chi può istituirla

L'imposta di soggiorno è un tributo comunale, non statale. Per legge (art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), possono istituirla, con delibera del proprio consiglio comunale:

La norma nazionale fissa solo un tetto: l'imposta si applica "secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo", fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno (che può salire, per i grandi comuni capoluogo con presenze turistiche molto superiori ai residenti, fino all'importo previsto dall'art. 14, comma 16, lettera e), del DL 78/2010). Il gettito, dice la legge, è "destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali".

Tutto il resto — se il tuo Comune l'ha istituita, l'importo esatto per notte, eventuali esenzioni (minori, disabili, residenti), il numero massimo di notti tassabili, come e quando riscuoterla dall'ospite — è scritto nel regolamento comunale, che trovi di solito nella sezione tributi del sito del tuo Comune. Senza quello, qualunque cifra scritta qui sarebbe inventata.

Chi è responsabile del pagamento: la regola generale

La legge individua un "responsabile d'imposta", cioè chi deve materialmente dichiarare e versare l'imposta al Comune, con diritto di rivalsa sull'ospite (cioè il diritto di farsela restituire da lui, di solito incassandola insieme al prezzo del soggiorno).

Di regola (art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011), il responsabile è il gestore della struttura ricettiva: nel caso di un affitto breve gestito direttamente, è l'host stesso.

Cosa cambia se incassa un portale o un'agenzia

Qui entra in gioco una seconda norma, pensata apposta per le locazioni brevi con intermediari. L'art. 4, comma 5-ter, del DL 24 aprile 2017, n. 50 dice, testualmente:

"Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, [...] nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale."

In pratica: se il pagamento dell'ospite passa da un portale o da un'agenzia che lo incassa (o che comunque interviene nel pagamento), è quel soggetto — non l'host — a diventare responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno e degli adempimenti collegati. Se invece l'host incassa direttamente dall'ospite (bonifico, contanti, POS proprio), la responsabilità resta sua come gestore della struttura.

Per un host che affitta tramite più canali, questo significa che il soggetto responsabile può cambiare da una prenotazione all'altra, a seconda di chi ha incassato quella specifica prenotazione. Vale la pena chiedere espressamente al portale/agenzia che usi come gestisce l'imposta di soggiorno nel tuo Comune, perché in pratica molti grandi portali la versano già per conto degli host nei Comuni con cui hanno un accordo, mentre altri no.

La dichiarazione annuale

Oltre al versamento periodico secondo le regole del Comune, la legge prevede un adempimento annuale distinto: la dichiarazione dell'imposta di soggiorno, che va presentata "cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo" (art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. 23/2011), con le modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Va presentata anche se non hai incassato nulla in quell'anno ("dichiarazione a zero"), se il tuo Comune ha istituito l'imposta.

Le sanzioni previste dalla legge nazionale

La stessa norma (art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. 23/2011) fissa due sanzioni:

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Fonti


Contenuto informativo aggiornato a settembre 2026, non è consulenza legale o fiscale: per tariffe, esenzioni e modalità di riscossione fai sempre riferimento al regolamento del tuo Comune. Testi preparati con l'aiuto di un'intelligenza artificiale e rivisti sulle fonti ufficiali indicate.